LORGANIGRAMMA

Lo Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
“IOV ITALIA”
ETS (Ente Terzo Settore)
Statuto in italiano

INDICE ARTICOLI
Art. 1 Fonti regolamentari dell’Associazione
Art. 2 Identità giuridica, Denominazione, sede e durata
Art. 3 Finalità e scopi
Art. 4 Attività sociale
Art. 5 Ammissione dei soci
Art. 6 Diritti e doveri dei soci
Art. 7 Recesso ed esclusione del socio
Art. 8 Organi sociali
Art. 9 L’Assemblea dei Soci
Art. 10 Il Consiglio Direttivo
Art. 11 I Presidenti Onorari
Art. 12 Il Presidente
Art. 13 I Vice Presidenti
Art. 14 il Segretario
Art. 15 il Tesoriere
Art. 16 il collegio dei Revisori dei Conti
Art. 17 Rappresentanza
Art. 18 Mezzi finanziari e Patrimonio
Art. 19 Rendiconto economico finanziario (o bilancio di esercizio)
Art. 20 Bilancio sociale e libri
Art. 21 Lavoratori e volontari
Art. 22 Convenzioni, affiliazioni ed iscrizioni
Art. 23 Le Commissioni
Art. 24 Sanzioni disciplinari
Art. 25 Scioglimento
Art. 26 Controversie
Art. 27 Disposizioni Finali

Articolo 1

Fonti regolamentari dell’Associazione di promozione sociale “IOV ITALIA”.

Il presente Statuto Sociale integra e sostituisce il precedente atto costitutivo dell’associazione culturale “IOV ITALIA” del 01 maggio 2001. modificato con successiva trasformazione in Associazione di Promozione Sociale con delibera assembleare in data 05 maggio 2013 dall’ Assemblea Generale I.O.V. Italia a S. Giovanni Rotondo (FG). Lo stesso è stato nuovamente modificato e reso compatibile con le nuove norme degli Enti del Terzo Settore con delibera dell’assemblea soci del 20 novembre 2021. L’associazione è stata riconosciuta il 17 marzo 2011 dal Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali quale “associazione di interesse Nazionale”.

Articolo 2

Identità giuridica , Denominazione, sede e durata.

Il presente Statuto intende regolare, in sintonia con i tempi, ai sensi del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (”Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l’Associazione, a struttura democratica, tesa al raggiungimento degli scopi e delle finalità di cui al successivo art. 3), denominata “IOV ITALIA ETS”. L’associazione di promozione sociale “IOV ITALIA” è apolitica ed apartitica ed è in completa autonomia decisionale; la sede legale è in via Pietro Spino 102 a Bergamo, opererà come Sezione Italiana dello I.O.V. WORLD, riconoscendone lo Statuto ed i fini associativi, meglio precisati all’art.3. La variazione di sede legale dovrà essere approvata dall’Assemblea dei soci e non comporterà modifica al presente statuto. L’Associazione assumerà la denominazione di International Organization Fur volkskunst Italia (di seguito chiamato SEZIONE IOV ITALIA) e, d’ora in seguito, denominata “Associazione” o “IOV ITALIA”.
La partecipazione alle attività sociali dell’associazione di promozione sociale “IOV ITALIA” è aperta a tutti.
La sua durata è illimitata.

Articolo 3

Finalità e scopi

Scopo precipuo dell’associazione è lo svolgimento di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro il cui oggetto sociale è rappresentato dallo svolgimento di attività di interesse generale e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, la SEZIONE IOV ITALIA persegue finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale e, in particolare, i seguenti scopi :
1) Creare, svolgere, promuovere, attività ricreativa.
2) concorrere alla promozione ed alla diffusione della cultura della pace, della convivenza, della fratellanza e dell’amicizia tra i popoli, della fiducia nel prossimo e della tutela dei diritti civili;
3) favorire l’integrazione internazionale, lo scambio di conoscenze e di esperienze e la salvaguardia delle eredità culturali materiali ed immateriali, degli usi e dei costumi delle Genti del mondo, con speciale riguardo alle minoranze “etniche e linguistiche”;
4) promuovere la diffusione, la tutela e lo sviluppo dell’arte folklorica e della cultura popolare in Italia ed all’estero attraverso la ricerca, lo studio e la rappresentazione spettacolare dei canti e dei balli tradizionali tipici.
5) Creare, svolgere, promuovere, partecipare in progetti di solidarietà e rapporti di intercultura.
6) Organizzare collaborare con i soci nella organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, musicali e folkloriche di rilevanza locale, nazionale ed internazionale, festivals, concorsi, rassegne;
7) realizzare ricerche, studi, convegni, conferenze scientifiche, mostre e pubblicazioni sulle tradizioni popolari ed eredità culturali materiali ed immateriali in particolare sulla musica, la danza, il canto, gli abiti, l’artigianato, la medicina, pratiche radicate nella conoscenza e nella tradizione popolare, antiche credenze, antichi racconti e leggende;
8) collaborare con i soci nella organizzazione di attività aventi gli stessi obbiettivi finalità e scopi. La sezione “I.O.V. ITALIA” è organismo nazionale che si occupa ti tematiche e finalità della cultura e della tradizione popolare. Ha come obiettivo quello di favorire, attraverso il Folklore, la fratellanza, l’intesa ed i rapporti tra popoli, senza distinzione tra razze di appartenenza, sesso e religione differente, contribuendo così alla pace nel mondo. L’Associazione costituisce un forum nel quale, per Statuto, confluiscono: musei, università, manifestazioni folcloriche, unioni ed associazioni, imprese commerciali, tutti gli enti ed i singoli individui, che si impegnano a diffondere, sviluppare e tutelare la cultura popolare e tradizionale. La sezione “I.O.V. ITALIA” non si pone in antitesi con le Federazioni, Associazioni e Unioni rappresentative dei Gruppi Folclorici con le quali lo stesso I.O.V stabilisce rapporti di collaborazione.

Articolo 4

Attività sociale

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’associazione può organizzare attività quali:
1) L’organizzazione di corsi e stage di teatro, canto, musica e danza popolare.
2) L’organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, musicali e folkloriche di rilevanza locale, nazionale ed internazionale;
3) L’attuazione di iniziative tese ad incrementare i rapporti e gli scambi tra i Gruppi folklorici e musicali locali e di tutto il mondo;
4) il coinvolgimento del mondo della scuola e delle giovani generazioni nella propria attività, al fine della riscoperta dei molteplici tesori della cultura popolare;
5) il coinvolgimento delle persone nella propria attività, al fine della creazione di amicizia e fiducia nel prossimo.
6) la realizzazione di ricerche, studi, convegni, conferenze scientifiche, mostre e pubblicazioni sulle tradizioni popolari ed eredità culturali materiali ed immateriali in particolare sulla musica, la danza, il canto, gli abiti, l’artigianato, la medicina, pratiche radicate nella conoscenza e nella tradizione popolare, antiche credenze, antichi racconti e leggende;
7) la collaborazione con associazioni simili ed i loro organi, enti ed istituzioni varie, sia nazionali che internazionali, che perseguono gli stessi scopi ed obiettivi.
8) L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. E qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Articolo 5

Ammissione dei soci

5.1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
5.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’organizzazione
5.3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. fermo restando che la delibera sulla domanda è assunta secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. I nuovi soci possono essere presentati tramite l’organizzazione mondiale IOV WORLD. La deliberazione di ammissione sarà comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
5.4. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati, si impegna inoltre a rispettare il seguente Statuto ed eventuali regolamenti e svolgere l’attività in via personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, anche indiretto.
5.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all’associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
5.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Il numero degli associati è illimitato.
5.7. Sono associati allo I.O.V. Italia, tutti coloro che direttamente o in rappresentanza legale di associazioni o enti fanno apposita domanda di affiliazione che dovrà, comunque, essere accettata dal consiglio direttivo. Perdono la qualifica di Socio tutti gli affiliati che non rispettano i compiti e le finalità dello I.O.V. Italia o che comunque tengano comportamenti contrari al decoro ed alla dignità e soprattutto al rispetto tra i popoli. Gli associati, purchè in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto:
– a partecipare alle Assemblee, uniformandosi alle regole interne;
– ad esercitare il proprio diritto di voto attivo;
– a partecipare ad ogni attività dell’Associazione;
– a ricevere annualmente il certificato di affiliazione;
– a fruire di tutti i vantaggi ed agevolazioni concesse all’Associazione.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

6.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto all’elettorato attivo e passivo., i soci minorenni saranno affiancati da un tutore legale.
6.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione.
6.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
6.4. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
6.5. Enti, Società, Istituzioni e singoli individui associati alla I.O.V. Italia in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto:
– di partecipare alle Assemblee secondo le norme Statutarie e regolamentari;
– di partecipare ad ogni attività della Associazione;
– di organizzare festivals o manifestazioni folkloriche, attenendosi alle norme dell’Associazione ed ai compiti di essa, ivi compreso l’utilizzo del nome e logo di I.O.V. e IOV ITALIA;
– fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse all’Associazione;
– eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
6.6. Enti, Società, Istituzioni e singoli individui affiliati alla I.O.V. Italia devono:
– osservare lo Statuto e le norme regolamentari e comportamentali;
– adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti secondo norme deliberate dal Consiglio Direttivo;
– osservare i principi proprio dell’attività amatoriale, le norme sul decoro, igiene e sicurezza degli individui.

Articolo 7

Recesso ed esclusione del socio

7.1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
7.2. Il socio può essere escluso dall’associazione nei seguenti casi:
a) morosità protrattasi per 9 mesi dal temine di versamento richiesto,
b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
7.3. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice.
7.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
7.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
7.6. In caso d’interruzione momentanea o definitiva da parte di un qualsiasi socio della partecipazione alle attività sociali, nulla sarà dovuto allo stesso a titolo di liquidazione.

Articolo 8

Organi sociali

Sono organi sociali dell’associazione di promozione sociale “IOV ITALIA”:

  • L’ASSEMBLEA DEI SOCI
  • IL PRESIDENTE
  • I 3 VICE PRESIDENTI
  • IL SEGRETARIO
  • IL TESORIERE
  • IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  • IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Le cariche sociali possono essere ricoperte esclusivamente dai soci all’associazione che dimostrino assidua presenza, con partecipazione alle attività sociali in misura non inferiore ai due terzi, fatti salvi casi di legittimo impedimento. Ogni socio non può ricoprire più di due cariche sociali contemporaneamente. Tutte le cariche sociali durano in carica 4 anni Sono eleggibili alle cariche tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) maggiore età;
c) esenzione da gravi provvedimenti disciplinari;
d) affiliazione regolare.
Ogni prestazione svolta dagli affiliati a favore di IOV ITALIA nell’ambito degli organi sociali è
corrisposta a titolo gratuito.
Nel caso di cessazione di un qualsiasi affiliato dalla carica sociale la stessa rimarrà vacante fino all’Assemblea Generale annuale successiva ove si provvederà ad una nuova elezione, salva la possibilità per il Presidente, in caso di necessità e/o emergenza, di indire un assemblea del consiglio direttivo per la assegnazione degli incarichi ad interim da confermarsi alla successiva Assemblea Generale.

Articolo 9

L’Assemblea dei Soci

9.1. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
9.2. L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
9.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
9.4. L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
9.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
9.6 L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata con particolare carattere d’urgenza per la modifica dello Statuto, o per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
9.7. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
9.8. Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) elezione del Presidente,
b) elezione di 3 vice Presidente.
c) elezione del segretario,
d) elezione del vice Segretario,
e) elezione dei 5 Consiglieri effettivi e 3 consiglieri supplenti,
f) elezione del Tesoriere,
g) elezione del vice Tesoriere,
h) elezione collegio Revisori dei conti,
i) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
j) gli emendamenti allo Statuto e al Regolamento interno
k) l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
l) determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione,
m) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
n) approvazione dei programmi dell’associazione.
9.9. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
9.10 Il diritto di voto nell’assemblea per ciascun associato che risulta iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati é disciplinato dall’art. 24 CTS comma 2 come segue:
a) il socio singolo esprime 1 voto;
b) il socio rappresentante di un gruppo o associazione locale esprime 2 voti;
c) il socio rappresentante di federazione nazionale, istituto, Museo, Università Festival Folkloristici esprime 5 voti,
9.10 E’ ammesso il voto per delega tra associati.
9.11 Sono proclamati Organi Direttivi della IOV ITALIA i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il socio più anziano di tesseramento a IOV ITALIA.
9.12. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede  dell’associazione.
9.13. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
9.14 Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
b) scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
9.15 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

10.1. L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da:

  • Presidente,
  • 3 vice Presidente.
  • Segretario,
  • 5 Consiglieri,
  • Tesoriere,

I designati rimarranno in carica 4 anni, salvo revoca o dimissioni, e potranno essere rinominati, senza limiti di tempo.
10.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
10.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
10.4. Il Consiglio Direttivo:
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
c) redige e presenta all’assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
d) ammette i nuovi Soci;
e) esclude i Soci salva successiva ratifica dell’assemblea.
f) Nomina i Presidenti delle commissioni.
g) redige gli emendamenti allo Statuto e al Regolamento interno salva successiva ratifica dell’assemblea.
h) redige programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’ Assemblea Generale dei soci;
i) elegge i Presidenti Onorari.
10.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
10.6. Nell’ambito delle riunioni del Consiglio direttivo è inderogabile la presenza delle seguenti figure:
1) il Presidente
2) il Segretario
10.7. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, I presidenti delle Commissioni.
10.8. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare i Presidenti Onorari con potere consultivo, senza diritto di voto.
10.9. Il Consiglio Direttivo decade:
a) in caso di dimissioni del Presidente;
b) in caso di dimissione dei 2/3 dei componenti;
c) in caso di autoscioglimento per accertate impossibilità di perseguire gli scopi sociali;
In questi casi il Presidente dovrà indire la convocazione straordinaria dell’Assemblea Generale per procedere a nuove elezioni.
10.10. I singoli membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica:
– qualora dovessero perdere i requisiti di eleggibilità;
– qualora per 3 volte consecutive, risultino assenti ingiustificati dalle riunioni del Consiglio Direttivo;
Essi saranno sostituiti ad interim, fino alla prossima assemblea, su nomina diretta del Presidente, tra coloro che ne hanno i requisiti di eleggibilità.

Articolo 11

I Presidenti Onorari

I Presidenti Onorari sono eletti dal Consiglio direttivo e la loro carica è vitalizia.
Rappresentano a carattere consultivo gli anziani dell’associazione, riferendo le loro esperienze e possono essere consultati ogni qualvolta sia richiesto un loro parere.

Articolo 12

Il Presidente

12.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed è garante e depositario del presente Statuto Sociale. Cura l’indizione e lo svolgimento dell’Assemblea Generale.
12.2 Il Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; detiene altresì, la rappresentanza dell’associazione, sia negoziale che processuale; in particolare, rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno.
12.3 Presiede e dirige i lavori dell’Assemblea Generale assicurandone il corretto funzionamento e assicurando il contraddittorio ad ogni singolo affiliato. Ha diritto al deposito della firma sul conto corrente bancario dell’associazione. Dura in carica 4 anni.
12.4 In particolare il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
b) convoca l’Assemblea Generale sia Ordinaria che Straordinaria e presiede l’Assemblea;
c) rappresenta la Sezione IOV ITALIA all’Assemblea Generale di IOV Mondiale e di Settore, assistito da membri del Consiglio Direttivo e, se necessario, da persone di sua fiducia (rappresentanti istituzionali, consulenti, interpreti, esperti, ecc.);
d) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
e) può aprire e chiudere conti bancari e postali e procedere agli incassi;
f) può conferire deleghe per lo svolgimento di particolari incarichi a componenti del Consiglio Direttivo o a singole persone ed Enti, anche esterni all’Associazione, ferma restando la sua responsabilità;
g) invita alle riunioni delle Assemblee i rappresentanti di altre associazioni, Federazioni, Categorie, Discipline, a titolo consultivo.
12.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente con maggiore anzianità di tesseramento a IOV ITALIA.

Articolo 13

I Vice Presidenti

13.1 Il Vice Presidente con maggiore anzianità di tesseramento a IOV ITALIA sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento. Assume la Presidenza pro-tempore in caso di dimissioni o decadenza del Presidente e provvede senza indugio a convocare l’Assemblea Generale qualora, per qualsiasi circostanza, la Presidenza restasse vacante.

Articolo 14

Il Segretario

14.1 Il Segretario redige i verbali di assemblea e di riunione del consiglio direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Ha l’obbligo di fornire a qualsiasi associato, previa richiesta anche informale, qualsiasi tipo d’informazione o documento riguardanti l’associazione. Il Vice Segretario coadiuva in tutte le attività il Segretario, sostituisce il Segretario in caso di assenza o di legittimo impedimento.
14.2 Il Segretario Generale assolve le mansioni di Segretario dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, delle cui riunioni redige i verbali.
Egli svolge normalmente i seguenti compiti:
a) cura la corrispondenza e l’informazione;
b) provvede alla esecuzione delle delibere adottate dagli Organi statutari competenti;
c) segue la realizzazione dei programmi di attività;
d) organizza le riunioni disposte dal Presidente o da chi ne fa le veci;
e) tramite i Delegati delle Sezioni Nazionali IOV, invita ufficialmente a partecipare ai Festival IOVItaliani i Gruppi folklorici stranieri indicati dai singoli membri;
f) coordina ed ottimizza l’attività di scambi culturali.

Articolo 15

Il Tesoriere.

15.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità di tutti i proventi derivanti dalle attività dell’associazione. provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali. Ha l’obbligo di fornire a qualsiasi associato, previa richiesta anche informale, qualsiasi tipo d’informazione o documento riguardanti la gestione economica dell’associazione. Il Tesoriere cura la redazione del rendiconto annuale che presenta, controfirmato dal Revisore dei Conti, all’Assemblea Generale per l’approvazione. Il Tesoriere ha diritto al deposito della firma sul conto corrente bancario dell’associazione.

Articolo 16

Collegio dei Revisori dei Conti

16.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Elegge al proprio interno il Presidente.
16.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
16.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

Articolo 17

Rappresentanza

17.1 L’Associazione “IOV ITALIA” aderisce per Statuto alla I.O.V. WORLD, che ha sede legale in Austria. Il presente Statuto non può essere in antitesi con lo Statuto della I.O.V.WORLD che si intende richiamato integralmente, per quanto non espressamente previsto nel presente. L’Associazione “IOV ITALIA” ha comunque facoltà di stipulare convenzioni con altre federazioni o con società, unioni ed associazioni che possano favorire anche economicamente lo sviluppo della fratellanza e dei rapporti tra i popoli.
17.2 La rappresentanza in seno all’Associazione “IOV ITALIA” è individuale sia nella qualità di socio singolo sia in qualità di rappresentante legale di gruppo folklorico/associazione culturale locale o di rappresentante legale di federazione nazionale.

Articolo 18

Mezzi finanziari e Patrimonio

18.1. L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
l) proventi derivanti da raccolta fondi
18.2. L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
18.3. L’associazione al fine di poter affrontare le spese necessarie e conseguenti all’espletamento delle attività di cui al proprio oggetto, è dotata di un Fondo, alimentato:
– dalle quote associative dei Soci;
– dai contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati;
– dai proventi ricavati dallo svolgimento delle attività e delle iniziative di cui al precedente art. 3.
L’associazione può inoltre acquistare beni mobili ed immobili, esclusivamente di natura strumentale alle proprie attività, utilizzando il Fondo predetto. Tali beni andranno a far parte del Patrimonio dell’Associazione, cosi come dello stesso fanno e faranno parte tutti i documenti, le opere, tanto manuali, che intellettuali, le testimonianze, le produzioni artistiche, che L’associazione ha acquisito e acquisirà, a qualsiasi titolo. In ogni caso, il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale. L’associazione ha il divieto di  distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 19

Rendiconto economico finanziario (o bilancio di esercizio)

19.1. L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
19.2. Il rendiconto economico finanziario e lo stato patrimoniale sono predisposti dal Consiglio direttivo, sono depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
19.3. L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e stato patrimoniale deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
19.4. L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
19.5. E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
19.6 L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 20

Bilancio sociale e libri

20.1 L’associazione deve redigere entro il 30 giugno di ogni anno, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
– libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie.
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
– documenti relativi alla Privacy .
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Articolo 21

Lavoratori e volontari

21.1 L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3luglio 2017 n. 117.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
21.2 L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo;sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
21.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 22

Convenzioni, Affiliazioni ed iscrizioni 

22.1 L’affiliazione alla SEZIONE “IOV ITALIA” è libera e può essere effettuata da: musei, università, manifestazioni folcloriche, unioni ed associazioni, imprese commerciali, tutti gli enti ed i singoli individui che perseguono le finalità previste all’ art.2 del presente Statuto.
Per l’affiliazione devono essere rispettate le seguenti regole:
a) Tutti coloro che intendono affiliarsi devono far pervenire apposita domanda ;
b) La domanda dovrà pervenire alla Presidenza Nazionale, la quale ha 60 giorni di tempo per vagliare la domanda, verificarne la regolarità della documentazione allegata e demandarne per iscritto ai membri del Consiglio Direttivo l’accoglimento. Il Presidente comunicherà al richiedente l’avvenuto accoglimento o il rifiuto maturato, entro 90 giorni dalla data della domanda. In caso di non comunicazione vale il principio del silenzio-assenso;
c) Enti, Società od Associazioni che intendono affiliarsi a “IOV ITALIA” dovranno, unitamente alla documentazione, far pervenire copia del proprio Statuto, con l’indicazione della propria organizzazione interna. Persone, Enti ed Associazioni possono iscriversi alla “I.O.V. ITALIA”
acquisendo denominazione riconosciuta con: 1 socio individuale, 2 soci (per società, gruppi e associazioni con massimo 8 membri), 5 soci (per associazioni, Istituti, Musei, Università, e istituzioni similari), 7 soci (per organizzatori Festival Folkloristici, Autorità nazionali), ed un massimo di 10 soci (per associazioni e federazioni di Gruppi o Enti), in rapporto alla quota di affiliazione versata allo I.O.V. ITALIA. Ciascun associato avrà diritto al voto singolo;
d) le quote di affiliazione sono stabilite dalla sede internazionale I.O.V.WORLD e dovranno essere versate per il rinnovo annuale entro il 31 Marzo di ogni anno.

Articolo 23

Le Commissioni

23.1 Una Commissione è composta da specialisti, professionisti, Ricercatori, Cultori che hanno esperienza e interesse e sono attivamente coinvolti, in uno o più dei vari settori della cultura e delle arti popolari, incluso, ma non limitato a:

  • Arti Tradizionali e Cultura Ereditaria in ogni sua forma Materiale o Immateriale;
  • Ricerca scientifica della cultura tradizionale Ereditaria in ogni sua forma Materiale o Immateriale;
  • Mestieri, abiti, arte culinaria, canto, danza, musica, medicina, della cultura tradizionale Ereditaria in gni sua forma Materiale o Immateriale

23.2. Una Commissione deve essere istituita dal Consiglio Direttivo sia per iniziativa propria che di ungruppo di Professionisti.
23.3. Una Commissione è diretta da un Presidente che ne presiede le riunioni ed è responsabile delle attività dei membri ella Commissione.
23.4 La commissione si occuperà di sviluppare attività presentando al Consiglio Direttivo progetti programmatici corredati da preventivi Economici.

Articolo 24

Sanzioni disciplinari

24.1 Ogni affiliato deve tenere, nell’ambito delle attività istituzionali dell’associazione di promozione sociale “IOV ITALIA”, un comportamento rispettoso delle norme del presente Statuto Sociale, del Regolamento Interno e delle indicazioni del Presidente.
In caso di comportamenti degli associati in contrasto con le predette fonti regolamentari o che comunque rechino pregiudizio agli scopi, al patrimonio o all’immagine dell’associazione, il Presidente potrà, sentito il parere del Consiglio Direttivo in sede consultiva, applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo informale;
b) diffida formale;
c) sospensione temporanea;
d) espulsione dall’Associazione.
Tali provvedimenti possono avere efficacia provvisoriamente esecutiva. Avverso alle sanzioni disciplinari di cui al primo comma del presente articolo è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione all’interessato, al Consiglio, che inserirà la discussione all’ ordine del giorno della prossima Assemblea Generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva .

Articolo 25

Scioglimento

25.1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
25.2. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
25.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di utilità sociale a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
25.4. I beni culturali eventualmente conferiti in uso all’associazione “IOV ITALIA” dal Ministero dei Beni e Attività Culturali ritornano nella disponibilità di quest’ultimo in caso di estinzione o scioglimento dello stesso I.O.V. Italia.

Articolo 26

Controversie

26.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse alla Assemblea Generale dei soci, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
26.2. L’associazione o gli associati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell’atto che determina la controversia.
26.3. La decisione dell’ Assemblea Generale dei soci è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.
26.4 in caso di controversie legali il foro competente e’ Bergamo. Qualora vi siano controversie non disciplinate dal presente statuto si fa riferimento allo statuto della I.O.V. internazionale e al codice civile Italiano.

Articolo 27

Disposizioni Finali

27.1 Il Presidente consegna una copia conforme all’originale del presente Statuto Sociale e del Regolamento Interno ad ogni nuovo socio al momento dell’affiliazione. Ogni socio attuale e futuro è tenuto ad uniformare il proprio comportamento al tenore delle norme ivi contenute, nell’interesse dell’associazione stessa.
In data 20 Novembre 2021, presso l’aula consigliare del Municipio di Villa D’Almè si sono riuniti in assemblea gli attuali membri effettivi dell’associazione di promozione sociale “IOV ITALIA” al fine di procedere alla lettura, alla discussione e all’approvazione del presente Statuto sociale, in sostituzione e ad integrazione del precedente.
In rispetto ed armonia con quanto disposto dall’art.18, I comma della Costituzione della Repubblica Italiana e dagli art. 36 e ss. del codice civile i membri effettivi dell’associazione di promozione sociale “IOV ITALIA” hanno votato all’unanimità l’adozione del presente statuto.

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